definizione scientifico-religiosa di "morte" [finalizzata alla determinazione della condizione etica che
consente l'espianto di organi]
[definizione "anatomopatologica"]
[seconda definizione correlata alla definizione di cui al paragrafo PTF1372 [...]]

1.] in conseguenza della precedente definizione, la cessazione dello scorrimento del sangue ha due effetti:

a.] morte delle cellule per mancanza di nutrimento.
b.] aggressione del corpo da parte di agenti patogeni, dovuta al fatto che il sangue non protegge più il corpo con le difese in esso contenute. [qui chi scrive è ignorante in materia.]

2.] si definisce quindi scientificamente "morte" l'inizio del processo di putrefazione del corpo.
3.] prima di questo inizio, non è eticamente lecito nè espiantare gli organi dal corpo [provocandone la morte], nè provocarne la morte per espiantare gli organi.
4.] infatti, sotto il profilo etico e religioso [o meglio teologico e pneumatologico, dove per pneumatologia si intende lo studio della presenza dello spirito e dell'anima nel corpo], prima di questo inizio [di cui al punto 2.]] l'anima è ancora presente nel corpo [le cellule vivono, a prescindere dalla coscienza e dello stato del cervello, per eventuale morte cerebrale], ed essendovi ancora presente l'anima, non è [sotto il profilo religioso] lecito ucciderlo.
5.] per "uccisione" del corpo si intendono quindi le due definizione date di morte:

a.] emodinamica [paragrafo PTF1372]
b.] anatomopatologica [questo paragrafo].

nota

queste definizioni sono forse addirittura più severe di quanto consentito dal magistero ecclesiale. qui preme non fermare il progresso, ma dare una definizione scientifica, in un campo di ricerca [la bioetica] ancora privo di riferimenti certi. circa la competenza di chi scrive, ognuno che legge può accettare o meno la "proponibilità" di questi studi. io cerco di dire sempre cose "nuove" e "originali", che non ho letto da nessuna parte. queste definizioni sono certamente nuove, perchè credo che la chiesa sia meno severa di quanto da esse comportato.