una critica al paragrafo 1 ["priorità storica e continuità del
diritto privato nell'esperienza giuridica"] del capitolo 1 ["il
diritto privato
nell'esperienza giuridica"] contenuti nel "manuale del diritto privato
italiano" di pietro rescigno [napoli, 1991]: circa la priorità del
diritto privato sul diritto pubblico e la tesi epistemica [contraria]/la "condizione dell'aracoeli"
1.] rescigno sostiene la priorità
del diritto privato sul diritto pubblico in questo modo: c’era il diritto nell’antichità
ancor prima dell’apparire dello stato.
2.] ciò non nel senso che lo
stato è solo quello moderno, ma comunque il diritto era esistente prima dello
stato, anche inteso nella forma antica.
3.] contro questa tesi si
sostiene, molto semplicemente, che si può dire [quasi hegelianamente] che:
a.] è vero che il diritto precede
lo stato,
b.] ma, laddove lo stato [inteso come
organizzazione ben diversa dalla “tribù”, essendo questa già più di una “famiglia”
in quanto organizzazione sociale più complessa] non esiste ancora,
c.] si deve parlare non di
diritto, ma di forma embrionale di diritto, cioè di diritto in autentico,
e quindi non di vero diritto.
4.] è assai nota la tesi [con cui
si introducono i testi sul diritto delle scuole] della differenza tra regola e
diritto: solo il secondo si impone. una regola imposta dalla famiglia con la
forza non è comunque diritto, solo perché è coercitiva, così come lo schiaffo
di un genitore, assai convincente, non è per questo diritto.
5.] un altro concetto introdotto
dalla filosofia epistemica del diritto [un’altra “novità”, da me introdotta] è
il concetto di “impersonalità” della legge [la cui personalità quindi,
imparziale, è “divina”, così come il corpo di cristo – monarchico - è – dal lato
degli uomini che lo abitano - “spazio pubblico”: repubblica]:
a.] una regola sociale è “personale”
[dei membri della famiglia o di una associazione].
b.] solo il diritto, come regola
statale, è invece “impersonale” [la legge non appartiene a nessuno, e quindi
promana dall’“alto”].
6.] come il presidente della
repubblica non incarna lo stato, che rimane distinto da esso. il re lo incarna,
e per questo il re è “vicario” di cristo [“al posto” di cristo].
7.] la ricerca epistemica ha
anche introdotto il concetto secondo il quale [addirittura] non ci
sarebbe
stato prima dell’imperatore augusto: con ciò si ha il
vantaggio [essendo nato
gesù sotto augusto] di far coincidere, con l’incarnazione
di cristo, il tempo
della nascita dello stato con quello della nascita della chiesa. questo
concetto può essere definito "condizione dell'aracoeli".