una critica al paragrafo 1 ["priorità storica e continuità del diritto privato nell'esperienza giuridica"] del capitolo 1 ["il diritto privato
nell'esperienza giuridica"] contenuti nel "manuale del diritto privato italiano" di pietro rescigno [napoli, 1991]: circa la priorità del
diritto privato sul diritto pubblico e la tesi epistemica [contraria]/la "condizione dell'aracoeli"
 
1.] rescigno sostiene la priorità del diritto privato sul diritto pubblico in questo modo: c’era il diritto nell’antichità ancor prima dell’apparire dello stato.
2.] ciò non nel senso che lo stato è solo quello moderno, ma comunque il diritto era esistente prima dello stato, anche inteso nella forma antica.
3.] contro questa tesi si sostiene, molto semplicemente, che si può dire [quasi hegelianamente] che:
 
a.] è vero che il diritto precede lo stato,
b.] ma, laddove lo stato [inteso come organizzazione ben diversa dalla “tribù”, essendo questa già più di una “famiglia” in quanto organizzazione sociale più complessa] non esiste ancora,
c.] si deve parlare non di diritto, ma di forma embrionale di diritto, cioè di diritto in autentico, e quindi non di vero diritto.
 
4.] è assai nota la tesi [con cui si introducono i testi sul diritto delle scuole] della differenza tra regola e diritto: solo il secondo si impone. una regola imposta dalla famiglia con la forza non è comunque diritto, solo perché è coercitiva, così come lo schiaffo di un genitore, assai convincente, non è per questo diritto.
5.] un altro concetto introdotto dalla filosofia epistemica del diritto [un’altra “novità”, da me introdotta] è il concetto di “impersonalità” della legge [la cui personalità quindi, imparziale, è “divina”, così come il corpo di cristo – monarchico - è – dal lato degli uomini che lo abitano - “spazio pubblico”: repubblica]:
 
a.] una regola sociale è “personale” [dei membri della famiglia o di una associazione].
b.] solo il diritto, come regola statale, è invece “impersonale” [la legge non appartiene a nessuno, e quindi promana dall’“alto”].
 
6.] come il presidente della repubblica non incarna lo stato, che rimane distinto da esso. il re lo incarna, e per questo il re è “vicario” di cristo [“al posto” di cristo].
7.] la ricerca epistemica ha anche introdotto il concetto secondo il quale [addirittura] non ci sarebbe stato prima dell’imperatore augusto: con ciò si ha il vantaggio [essendo nato gesù sotto augusto] di far coincidere, con l’incarnazione di cristo, il tempo della nascita dello stato con quello della nascita della chiesa. questo concetto può essere definito "condizione dell'aracoeli".