ipotesi di definizione e metodologia della scienza giuridica e della scienza politica
1.] irti interpreta il rapporto tra diritto e politica in questo modo:
 
a.] il diritto è solo scienza della forma, dove le leggi sono i canali [“nomodotti”], che veicolano precetti frutto di ideologie [il diritto come scienza della forma della norma]
b.] la politica traduce le ideologie in contenuti normativi, cioè nei precetti [la politica come definizione del contenuto della norma].
 
2.] quindi la politica svolge due funzioni, nell’interpretazione di irti:
 
a.] traduce i bisogni della gente [del popolo, dei cittadini] in contenuti normativi.
b.] media tra bisogni contrapposti [frutto della divisione e contrapposizione sociale].
 
3.] secondo questa concezione, il diritto è neutro rispetto al proprio contenuto, e per questo si ha la divisione tra diritto positivo, la cui ultima espressione è l’ideologia della tecnica [giustecnicismo], e diritto naturale, il cui valore è però indeterminato, per un aspetto non analizzato da irti: la “bontà” del diritto naturale [utopistica per il diritto positivo] è frutto di politica, o di natura e di ragione ? [se il contenuto del diritto è dovuto all’ideologia, non ci sarebbe diritto naturale, in cui prevale il concetto di un contenuto giuridico dovuto alla natura/ragione, e quindi non ideologicamente umano, ma intriseco alla norma, che quindi non sarebbe pura forma].
 
4.] secondo bobbio il diritto naturale non può esistere, perché il suo contenuto sarebbe contraddittorio [chi stabilisce, e in quale modo, secondo quale ideologia, il “diritto giusto” ?] 
5.] kelsen sottolinea il momento sanzionatorio del diritto, e svaluta il momento del precetto, perché il precetto è il fine dell’agire del corpo sociale, e per kelsen, impregnato di cultura liberale, l’uomo si realizza nella vita privata, e non nello stato, come intendono invece hegel e gentile, con il concetto di stato etico.
   
6.] nella ricerca epistemica, invece:
 
a.] il diritto è scienza innanzitutto del contenuto [mentre la forma è accessoria, o è univocamente legata al contenuto], per cui sono i giuristi, con l’ausilio della scienza [ad esempio: psicologia e economia] e della filosofia, a determinare il contenuto, necessario, del diritto, e questo riflette il diritto naturale. 
b.] la politica media, storicamente e istituzionalmente, tra diritto naturale e determinazione positiva [storica] del diritto, secondo le esigenze della mediazione sociale e del controllo sociale.
c.] …
 
c1.] mentre comunemente si pensa che il vero diritto sia quello positivo, che solo avrebbe la forza di imporsi storicamente nella società secondo la concreta sovranità del popolo, …
c2.] … secondo la ricerca epistemica, invece, …
 
c2.1.] storicamente si è affermato proprio il diritto naturale [tutte le norme si ispirano infatti a un’idea di giusitzia, anche se indeterminata, diversa da nazione a nazione, e anche contraddittoria nella storia di uno stesso stato], perché solo il diritto naturale può essere accettato dal corpo sociale [quindi: il diritto naturale non è ideale astratto, ma è il concreto del diritto storico, il quale è proprio già “giusto”, e per il fatto di essere storico e frutto di mediazione politica, non per questo esso è meno giusto].  
c2.2.] esiste uno scostamento tra diritto positivo storico e diritto naturale, il quale quindi si è affermato nel primo limitatamente, e la storia dovrebbe sempre più identificarli e farli convergere, cioè vedere l’affermazione storica piena del diritto naturale secondo ragione.
 
7.] la determinazione c2.2.] del punto 6.] è una ipotesi, ed è posto il problema se essa sia “scientifica”.
8.] questa sua scientificità [della convergenza storica del diritto positivo al diritto naturale] non è solo utopica: da essa potrebbe dipendere il senso unitario della storia, e quindi la stessa possibilità di una filosofia della storia.