proposizioni sul primato del diritto pubblico sul diritto privato/considerazioni sulla natura
dello stato e dei suoi scopi

1.] il primato del diritto pubblico sul diritto privato significa che non esiste legge senza stato: l’esistenza dello stato è condizione di esistenza della norma giuridica.
2.] supponiamo che due individui stabiliscano le regole per l’organizzazione di un interesse ponente ad essi un reciproco vantaggio [denaro in cambio di una prestazione lavorativa]. queste regole non sono diritto.
3.] essi aggiungono ora una sanzione, che deve punire chi trasgredisce le regole. neppure in questo caso si ha diritto. l'applicazione della sanzione sarebbe una forma di "giustizia privata", che peraltro le norme di un ordinamento statale dovrebbe vietare.
4.] viene scelta una persona che applica la sanzione. in questo caso non si ha diritto, ma solo un’organizzazione a carattere sociale per la regolazione di un interesse privato. il diritto infatti richiede l'impersonalità della norma giuridica, anche se consente la personificazione dello stato [ad esempio, in un presidente].
5.] alcune altre persone percepiscono che questa organizzazione di regolazione di questo interesse appare opportuna per tutta la comunità sociale, a cui anche quelle due persone appartengono. ora quei due interessi [la prestazione lavorativa in cambio del denaro] vengono regolati da regole che appartengono alla comunità, e viene stabilito un sistema di giustizia [apparato] che punisce i trasgressori. si ha quindi una universalizzazione [estensione] delle regole, una loro impersonalizzazione, esse sono estese a tutta la comunità: ora è posto il diritto privato [quell’interesse viene regolato da un contratto], ma è contestualmente posto anche il diritto pubblico, cioè lo stato inteso come universalità e impersonalità delle regole e dell’organizzazione volta a farle rispettare:

a.] l'impersonalità della norma giuridica è suo carattere fondamentale: lo stato non è determinato da una iniziativa di singoli cittadini, è un grande "dio" [cristo-leviatano], che regola i loro comportamenti dal loro inconscio.
b.] lo stato non viene fondato dall'iniziativa di un singolo, e le norme non sono regole stabilite da un popolo, neppure democraticamente.
c.] lo stato è separato dai cittadini, ed è forma della tecnica, un hardware [definito da irti "macchina delle macchine"], il cui software è il diritto [diritto pubblico costituzionale].
d.] non c'è legge senza stato, perchè l'applicazione della legge non è iniziativa del singolo, ma è mediata dall'impersonalità di questa "macchina".
e.] ne consegue il principio della trascendenza dell'organizzazione statale rispetto ai cittadini, azione dall'inconscio di essi [su cui oggi interferisce quella demonica della tecnocrazia, secondo il giustecnicismo teorizzato da irti e severino].
f.] la norma presuppone lo stato, come mediazione tra singolo uomo, da un lato, e dio e macchina [la tecnica], dall'altro, tra l'uomo e cristo, tra uomo-cittadino e l'inconscio collettivo della società [sistema di unità organica].
g.] è per questo che l'uomo accetta la propria subordinazione alla legge: perchè percepisce che egli si subordina a una forza che non promana da un uomo [arbitrio], ma da una necessità strutturale, storica e sociale, che non può essere originata se non da un "dio", il leviatano-cristo, personificazione dell'idea di giustizia, di cui nella democrazia la sovranità popolare tende ad appropriarsi [mt 11, 12]. se si cerca nella repubblica democratica italiana il fondamento dello stato, lo si troverà non nella costituzione, nelle istituzioni, nelle più alte cariche dello stato, nel parlamento, ma nell'effetto che tutti questi enti generano nel profondo dell'inconscio di ogni uomo-cittadino, inconscio predisposto in senso giuridico [giusinnatismo].  

6.] fino a qui è posto però solo un “embrione di stato” [e tale è la condizione di ogni stato oggi, proprio perché le leggi non sono universali e lo stato non è universale]:
 
a.] le regole, a cui deve essere sottoposto il contratto, possono essere non eque [una minoranza che comanda e riduce a servitù una maggioranza, o viceversa].
b.] la sanzione può non essere giusta [ad esempio, essere esageratamente aspra, anche se da tutti accettata. la misura dell’asprezza è data dal grado del dolore o dalla violazione della vita].
c.] infine, ciò che viene qui universalizzato è un interesse privato [tipizzato come contratto, appartenente al diritto privato], dal punto di vista del precetto, e l’apparato di giustizia applicativo della sanzione. nello stato invece l’interesse istituzionalizzato deve essere pubblico, ma non solo: deve essere pubblico finalizzato alla protezione e realizzazione dell’interesse privato.
d.] questo è lo stato: poiché oggi l’interesse privato è realizzato non dallo stato ma dal mercato, lo stato non è autentico stato.
e.] si può anzi porre qui il fondamento della democrazia liberale e liberista e del mercato: lo stato è il suo fondamento totalitario e tecnocratico, di tipo monarchico e repubblicano, che realizza l'interesso privato proteggendo il mercato e regolandolo in modo meritocratico, perchè l'uomo possa fruttare i suoi talenti ed essere così giudicato da dio adatto al paradiso secondo una data misura di santità, a cui corrisponde il sacrificio profuso nel lavoro e nello studio. inoltre, essendo cristo il logos-ragione come fondamento dello stato secondo il diritto naturale, la forma più alta di sacrificio è data dallo studio, e quindi la felicità verso cui lo stato muove la persona è quella secondo la conoscenza: lo stato è quindi di tipo aristotelico. il bene per l'uomo è la contemplazione di dio, del paradiso, della verità, di cristo [della verità di cristo, della verità che è cristo]. se questa è la felicità, essa non si troverà nel mercato, ma nello studio e nella conoscenza, che quindi lo stato promuove e protegge. dice kelsen: "poichè la scienza è la mia professione, e quindi la cosa più importante della mia vita, la giustizia è per me quell'ordinamento sociale sotto la cui protezione può prosperare la ricerca della verità". kelsen così continua: "la mia giustizia, dunque, è la giustizia della libertà, la giustizia della democrazia, in breve, la giustizia della tolleranza". per heidegger, invece,  l'ordinamento giusto [che deve controllare e finallizzare all'uomo il potere della tecnica] non è la democrazia. severino invece non teorizza soluzioni giuridiche, egli solo profetizza che la tecnica vincerà ogni potere umano, nel bene e nel male.
 
7.] non si ha ancora un diritto perfetto, sia privato che pubblico, con l'universalizzazione di una regola, perché essa non è sufficiente perchè possa dirsi diritto. essa deve anche …
 
a.] essere giusta.
b.] correlare l’interesse privato all’interesse pubblico.
c.] finalizzare il secondo al primo.
 
8.] lo stato deve costituirsi come tecnica universale, che regola il comportamento di tutta la comunità sociale, al servizio di ciascuna singola persona [e non solo dei gruppi sociali], in vista non di un interesse privato inferiore [come un contratto di lavoro], ma della felicità, intesa come il più alto interesse individuale-privato, che deve essere posto come il fine dello stato. questa felicità è la coltivazione delle scienze [per cui tutto lo stato, e il mercato del lavoro, devono essere fondati e rivestiti dall'apparato accademico universitario].
9.] lo stato persegue uno scopo [precetto] e richiede una sanzione, perché lo scopo origina un conflitto [chi deve lavorare ? chi può arricchirsi ?]. kelsen, di cultura liberista e quindi minimalista, dà più importanza alla sanzione, perché per lui la felicità della persona si realizza nella vita individuale, cioè nel mercato, nelle opportunità di autorealizzazione con il lavoro regolate socialmente. nello stato-epistemico invece la felicità della persona, bene che è privato e individuale, si realizza attraverso la comunità statale, che offre all’uomo …
 
a.] una rappresentazione di dio [l’uomo non si realizza solo nel lavoro], dio da conoscere per il raggiungimento della felicità.
b.] una ordinata e giusta composizione degli interessi egoistici, tramite la meritocrazia [che il mercato compone a caso e disordinatamente, tramite la cooptazione, senza l'intervento regolativo e meritocratico dello stato].
c.] la massima protezione del singolo individuo.
d.] la massima, perchè organizzata dalla giustizia in relazione agli interessi delle altre persone, possibilità [funzionale alle proprie capacità e la proprio sacrificio] di autorealizzazione lavorativa [condizione che, come detto, il mercato non garantisce]. queste condizioni oggi devono realizzarsi nel mercato, il quale deve quindi essere fondato e ordinato [regolato] dallo stato. un mercato fondato sullo studio, inteso anche come criterio meritocratico per la selezione dei lavori migliori. 
 
10.] ne consegue che se la felicità è fatto privato, solo lo stato aiuta a proteggere la condizione per il suo perseguimento, protezione dall’intreccio [visibile nel mercato] degli interessi economici reciprocamente contrapposti.
11.] una felicità che la religione pone nella relazione con dio, e che quindi può anticiparsi nella relazione con lo stato, immagine terrena di dio.
12.] un concetto che la ricerca epistemica non ha finora approfondito è il seguente:
 
a.] il luogo naturale dell’uomo è il paradiso.
b.] la società deve riprodurre il paradiso [dove c’è gerarchia tra le anime, di cui è immagine la meritocrazia terrena].
c.] lo deve fare tenuto conto della differenza tra cielo [non conflittuale] e terra [conflittuale].
d.] occorre quindi nella scienza giuridica [definizione di programma di ricerca]:
 
d1.] descrivere il paradiso.
d2.] descrivere quindi la società statale terrena perfetta a immagine del paradiso [l’utopia di san tommaso moro].
d3.] fare questo in modo scientifico, evitando proprio l’utopia. si evita l’utopia, considerando:
 
d3.1.] la natura umana.
d3.2.] la presenza, in essa, nella storia e nella società, del male e del peccato.

nota

tutte le forme di stato oggi sono forme embrionali di stato. infatti carattere essenziale della norma giuridica non è la sua socialità, ma universalità, e poichè non c'è norma giuridica senza stato, come la norma giuridica è solo universale, così lo stato può essere solo universale [sillogismo: come la norma giuridica è universale, poichè dove c'è la norma c'è lo stato, anche lo stato è universale]. ne consegue che fino ad oggi, per il carattere di universalità delle loro legislazioni, sono forme autentiche di stato solo, come tentativi di stato universale ...

a.] l'impero romano.
b.] l'unione europea.