considerazioni sull’articolo 1 della costituzione della repubblica democratica italiana/proposizioni sui fondamenti dello stato
 [elementi di scienza giuridica epistemica]
 
1.] la prima parte dell’articolo 1 della repubblica democratica italiana [art.1 cost.] recita: “l’Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro”. probabilmente qui il riferimento al “lavoro” è frutto di influenze ideologiche di tipo socialista, intendendosi per “lavoro” il lavoro della gente comune. dal punto di vista epistemico, questo riferimento al lavoro è casuale, nel senso che non c’è nella mente dei legislatori costituenti l’idea di cogliere, con questa espressione, una essenza epistemica.
2.] nell’episteme, il “lavoro” è primariamente:
 
a.] l’atto e lo sforzo creatore di dio [rispetto all’inerzia della necessità], che crea la creazione [= creazione];
b.] l’atto e lo sforzo di dio [rispetto all’inerzia della necessità] che sorregge la creazione [dal baratro infernale, da cui è stata tratta e su cui è sospesa: creatio ex-nihilo] [= sospensione e sostenimento del creato];
c.] l’atto e lo sforzo creatore di dio [rispetto all’inerzia della necessità] che salva, creando la nuova_creazione [processo creativo in atto] [= salvezza].
 
3.] dio crea servendosi della tecnica, che è il paradiso, cioè l’apparato tecnico ecclesiale [tempio] e statale [la “macchina” dello stato, di cui ha parlato irti].
4.] nel processo creativo, la volontà e l’energia spirituale di dio si innerva della tecnica e nella tecnica, incanalandosi in essa, determinandosi così l’effetto della norma giuridica, come forma di libera volontà, che si auto-coatta. irti, nel suo dialogo con severino sul rapporto tra diritto e tecnica, parla delle leggi come dei “condotti” giuridici [“nomodotti”: i canali procedurali del diritto, in cui “scorrono” le ideologie, cioè le volontà umane], che incanalano la volontà dell’uomo. questi “canali” sono realmente le strutture della tecnica, che innervano l’’energia creatrice [spirito] di dio.
5.] per questo motivo, lo stato si fonda su un’energia spirituale attualmente coattata e auto-coattantesi, di dio, energia che è il “lavoro” di dio, e dell’uomo, energia vincolata dalla leggi, a cui si riferisce inconsciamente il riferimento al “lavoro” dell’art.1 cost.. certamente questo “lavoro”, a cui si riferisce la costituzione italiana, non è il lavoro che fonda lo stato, ma è quello della società civile, che fonda l’economia. tuttavia in questo paragrafo si è voluto rilevare il rapporto tra “stato” e “lavoro”, cioè tra tecnica e volontà creatrice di dio, tenuto conto che nell’art.1 cost. vengono accostate le parole “repubblica”, cioè stato, e “lavoro”.
6.] nel paradiso, prima della creazione, un “diritto” è difficile che possa esistere. il diritto dovrebbe originarsi dal rapporto tra tecnica e sforzo di volontà, oltre che coinvolgere i tre soggetti trinitari e, dopo la creazione dell’uomo, l’insieme degli uomini, in cui il vincolo trinitario [concetto epistemico] consiste nel coordinamento tra le volontà, il quale è concorde trinitariamente in stato passivo, ma è invece coattato nello stato dello sforzo creatore, in quanto ogni singola volontà è libera, e quindi, perché lo sforzo sia simultaneo, deve farsi coattivo.
7.] lo stato si fonda sull’etica [stato-etico in senso epistemico]. infatti [secondo la nota epistemica all’impostazione di kelsen], la sanzione deve poter sanzionare anche gli applicatori della sanazione [giudici, polizia e militari], ma nel rimando infinito di tale applicazione, l’atto iniziale non può che essere etico, cioè libero, ma condizionato. il condizionamento primo della volontà umana sanzionatrice, che fonda lo stato, per spingere all’azione [fondante l’ordine sociale] il coordinamento trinitario di tutte le volontà umane, è inconscio, derivando dalla volontà creatrice di dio, e nell’essere umano non può che consistere in un’intuizione inconscia originaria, e quindi naturale, del giudizio universale. la percezione inconscia del rischio della povertà, che costituisce immagine della dannazione, spinge l’uomo a costituire lo stato per il coordinamento coattivo delle volontà umane allo scopo di erigere l’ordine sociale e economico, e quindi il benessere, che è immagine del paradiso e della salvezza:
 
a.] la coattività deriva dalla condizione attuale di dio, che è segnata dallo sforzo creatore, base rispetto a cui la volontà umana, originariamente inerziale, risulta sfasata, e quindi coattata alla fasazione/imitazione trinitaria.
b.] per “trinitario” si intende non solo l’azione simultanea tra le singole libere volontà delle tre persone trinitarie, ma anche, dopo che l’uomo è creato, tra le persone trinitarie e le persone umane.
c.] poiché l’uomo è libero, l’unico modo di spingerlo all’azione sacrificale per poter imitare il sacrificio di dio, è la co-azione, e questo atto coattivo è il diritto:
 
c1.] il diritto è precetto come azione sacrificale finalizzata alla determinazione del paradiso in terra.
c2.] il diritto è sanzione come azione etica dello stato finalizzata a muovere l’azione al sacrifico attraverso la prospettazione del purgatorio [carcere] e dell’inferno [povertà].