proposizioni su cinque errori della storia della filosofia del diritto/la concezione epistemica del diritto in
 relazione alla teoria generale del diritto

1.] …
 
a.] primo errore: hegel, poiché è immanentista, viene considerato giuspositivista, e anche hegel può considerare se stesso tale. ma l’hegelismo è necessariamente giusnaturalista. infatti, se il diritto è posto dalla storia, la storia è, secondo hegel, posta dallo spirito assoluto, quindi dalla ragione, per cui, come nel giusnaturalismo, il diritto proviene dalla ragione e dalla natura.  
b.] secondo errore: l’hegelismo è giusnaturalista anche perché secondo hegel è la filosofia del diritto che stabilisce che cose il diritto deve essere, e la filosofia del diritto è stabilita dalla filosofia teoretica. ma questo sistemismo proviene da una concezione assoluta della verità, per cui anche in questo caso il diritto proviene dalla ragione [filosofica], secondo il giusnaturalismo.
c.] terzo errore: nella storia della filosofia del diritto, si dice che la codificazione [ad esempio quella francese napoleonica] è emanazione del diritto positivo, secondo il positivismo giuridico. ma la codificazione è forma di sistemismo [concezione gerarchica del sapere], per cui essa è in realtà proprietà del diritto naturale, secondo quanto detto nel punto b.] del punto 1.]. ciò è dimostrato
indirettamente anche dalla teoria della decodificazione di irti: a questa corrisponde il diritto positivo, come vicenda della gotterdammerung [tramonto della verità e quindi del sistemismo] applicata al diritto naturale. [cioè il sistemismo, di cui è un aspetto la codificazione, si lega al diritto naturale, è suo apparire storico in forma scritta].
d.] quarto errore: nella storia della filosofia del diritto, si oppone la nascita della filosofia del diritto al diritto naturale. ciò non corretto, perché il diritto naturale è un “contenuto” [il diritto secondo ragione e natura], mentre la filosofia del diritto è una scienza e dottrina. quindi la filosofia del diritto è lo stesso studio del diritto naturale, di cui il diritto positivo è l’apparire storico.
e.] quinto errore: la teoria generale del diritto non corrisponde al positivismo giuridico, ma al diritto naturale, perché la forma del diritto è un attributo della verità e della verità espressa nel diritto, dal diritto e come diritto.  
 
la concezione epistemica del diritto in relazione alla teoria generale del diritto
 
2.] nella concezione epistemica del diritto, questo è costituito da forma e da contenuto.
3.] il contenuto del diritto è necessario, come diritto naturale, e non è contraddetto dal diritto storico posto, ma solo da esso mediato [politicamente].
4.] alla determinazione del contenuto del diritto concorrono tutte le scienze [ad esempio, la scienza economica concorre alla formulazione del diritto applicato alle imprese].
5.] ciò che appare storicamente non è solo il diritto positivo come posto, ma è lo stesso diritto naturale.
6.] il diritto naturale non è un’entità astratta alla quale il legislatore può astrattamente, ideologicamente e idealisticamente ispirarsi, ma è esso stesso il diritto così come storicamente attuatosi, perché la politica produce le leggi ispirata dall’idea di giustizia [anche solo per governare pacificamente il popolo].