proposizioni sulla giustizia terrena
1.] si fa riferimento in questo paragrafo alla giustizia amministrata nei tribunali dello stato.
2.] qui si espongono delle ipotesi di ricerca riguardanti il senso e l’uso della giustizia.
3.] la giustizia rileva un “debito”, di chi viola la legge, verso una persona o verso la società.
4.] se una persona commette un peccato, questa persona è in debito verso dio e verso la persona che ha subito un torto.
5.] se una persona confessa il proprio peccato tramite il sacramento della confessione, amministrato dalla chiesa cattolica, questa persona non ha più debiti verso dio [con eventuale indulgenza plenaria].
6.]
se al peccato corrisponde un reato, il confessore non può porre come condizione per la validità della confessione, cioè come penitenza [consistente in genere in alcune preghiere], il riparo del danno e la sottomissione alla legge.
7.] poiché la confessione toglie il debito verso dio [questa è la tesi, come ipotesi di ricerca, esposta in questo paragrafo], allora non può sussistere più un debito verso gli uomini, perciò la confessione cancella il reato anche in senso penale [come il peccato]: se un uomo non ha debiti verso dio, non può avere debiti verso gli uomini.
8.] come il matrimonio cattolico ha effetti civili, così quindi anche la confessione.
9.] in questo senso si comprende il vero senso della giustizia amministrata dallo stato.
10.] essa non può mai costituire un atto di “vendetta”, o “punitivo”, di chi subisce un torto verso chi commette il danno o reato.
11.] la vendetta acconsente all’aggressività del popolo.
12.] il riparo del danno è necessario. esso si compie senza compromettere la condizione, anche economica, di chi ha fatto il danno o reato, e dei suoi parenti. lo stato stesso ripara il danno.
13.] scopo esclusivo della giustizia è quello di strutturare la persona in modo che essa non commetta più danno o reato [cioè non costituisca un potenziale pericolo per la società]. questa strutturazione non avviene con la punizione o la privazione della libertà [carcerazione], ma con l’educazione, il condizionamento etico e la formazione.
14.] una giustizia intesa come punizione e vendetta anticipa le condizione del giudizio universale
["occhio per occhio, dente per dente"], quindi imita dio, ma l’imitazione di dio è all'uomo e alla società proibita.
15.] la giustizia terrena umana deve essere guidata dalla carità in senso cristiano [“amore”][correzione e perdono].
16] altrimenti essa, come vendetta, è pratica di odio, e con ciò costituisce una nuova forma di peccato, legittimata dalla legge.