implicazioni del paragrafo PTF629.html_[] dal punto di vista della teoria
del diritto e dello stato

 
1.] la teoria dello stato e del diritto epistemica tiene in considerazione posizioni speculative come quelle di piero ostellino e sergio romano, che considerano la necessità della laicità dello stato, della sua indipendenza dalla chiesa, della libertà, ad esempio fino a una legittimazione, in uno stato che può essere solo quello cristiano-cattolico, di alcuni aspetti dell’aborto, che è legge dello stato, se è scelta dalla maggioranza della popolazione, tenuto conto che il politico cattolico non deve rifiutarsi di applicare la legge, ma, reso non colpevole da dio, è l’unica figura di politico realmente legittimata a governare lo stato, per cui se una legge esiste, solo il politico cattolico la può e la deve applicare.  
2.] lo stato deve provvedere alla sicurezza del cittadino.
3.] ma lo stato discende dal diritto, diritto che, indipendentemente dalla distinzione tra diritto naturale e diritto positivo, e tralasciandosi qui la questione della tecnica [giustecnicismo], la quale consegue al rapporto tra epistemismo e neoparmenidismo [nella ricerca epistemica, il giusnaturalismo si trasforma in giustecnicismo ad opera del giuspositivismo, essendo la tecnica la natura secondo il concetto: mt 11, 12], il diritto non opera come scienza “ignorante” di ciò che circonda lo stato. lo circonda la realtà dell’essere, conosciuta dalla metafisica, la quale, attraverso la teologia, sa che l’uomo è in pericolo, essendo sottoposto al giudizio di dio.
4.] quindi, in base alle determinazioni di cui al paragrafo PTF629.html_[], che non espongono il senso della vita, ma il quadro soteriologico all’interno di cui la vita è posta, poiché il diritto discende dall’episteme, e l’episteme studia l’Intero, ne discende che lo stato garantisce la sicurezza dell’uomo [prima che del cittadino] anche con riferimento all’al di là, perché mentre si crede che l’uomo è sottoposto alla selezione naturale [così il diritto positivo, che genera la scissione tra diritto ed economia, tra stato e mercato, scissione che è causa di insicurezza per l’uomo: di reddito, di lavoro, di patrimonio, di serenità, di rischio], l’episteme sa invece che non esiste la selezione naturale, ma esiste la selezione soprannaturale, operata da dio [il cui giudizio è di adattamento o non adattamento, etici, dell’anima, al paradiso celeste], per cui lo stato estende il dominio della sua sovranità anche all’al di là, preparando l’uomo al giudizio di dio.   
5.] non ha senso infatti garantire la sicurezza terrena dell’uomo, se dopo la morte l’uomo viene condannato in eterno. il diritto non opera all’interno di un vuoto speculativo, ma all’interno di una ragione speculativa, che dà pienezza di senso alla realtà dell’uomo.
6.] ciò non significa non distinguere più tra etica e diritto, tra giustizia e libertà, tra laicità e religione, tra stato e chiesa, ciò significa che il politico e il giurista considerano la “globalità” della condizione dell’uomo [metafisica per essenza], essere mortale per il quale ogni scelta di vita viene sottoposta a giudizio, per una decisione [divina: di salvezza o di condanna], che lo rigiuarderà in eterno.
7.] quindi, ad esempio, l’aborto sarà eventualmente consentito, non in base a ragioni ideologiche, ma in base alla pressione della decisione democratica, all’ansia nella donna, alle sue condizioni economiche, al suo grado di maturità psichica, morale e culturale [etica, religiosa, ideologica], e lo stato, che non può imporsi in modo totalitario alla democrazia [democrazia che tuttavia non corrisponde all'essenza del diritto, la quale deve superarla storicamente], nel prendere questa decisione sarà appoggiato [legittimato] da dio e dalla chiesa.
8.] in paragrafo successivo si tratterà del rapporto tra alleanza biblica [vecchia e nuova] tra uomo e dio, e patto costituzionale tra stato e chiesa, in cui il terzo termine è dio, di cui sono rappresentanti sia i sacerdoti sia i politici. questo patto [tra tre termini: stato, chiesa e dio] dovrebbe dare ai politici l’immunità dal giudizio di dio, qualora essi debbano provvedere a leggi [apparentemente] contrastanti con il diritto naturale e ecclesiale riguardante lo stato [dottrina sociale della chiesa].