determinazioni sulla teoria epistemica del diritto
1.] nell’episteme si è definita la configurazione_standard in questo modo:
 
a.] il principio [l’esistenza] determina dio, la tecnica, il paradiso, e il loro rapporto, in modo univoco.
b.] questo modello è identico per tutte le riproduzioni di dio e del paradiso secondo le loro scomposizioni infinite.
c.] questo modello è detto “standard”.
 
2.] nell’episteme si è definita la configurazione_definitiva in questo modo:
 
a.] il rapporto tra l’uomo e il paradiso è uno standard simile [perché l’uomo è a immagine di dio] alla configurazione_standard divina.
b.] questo rapporto, quando l’uomo è in paradiso, è detto configurazione_definitiva.
c.] la possibilità di tale innesto è consentita dal fatto che la configurazione_standard divina prevede la creazione dell'uomo e la configurazione_definitiva [= la collocazione dell'uomo in paradiso] come struttura al proprio interno.
 
3.] così, anche se l’uomo non è attualmente in paradiso [neppure i santi lo sono/si può essere in paradiso solo dopo l’apocatastasi, che porta il creato in paradiso: 1 cor 15, 24], la configurazione_standard costituisce il modello [secondo l’ipostazione
platonica dello stato, il quale deve copiare le idee], o “standard”, su cui inconsciamente si costruisce la società civile e lo stato.
4.] gli scostamenti dei lineamenti della società dallo standard paradisiaco sono dovuti:
 
a.] alla peculiarità della dimensione_terrena rispetto al paradiso, e quindi essi sono corretti e giuridicamente leciti [una riproduzione terrena esatta del paradiso genera il totalitarismo storico e quindi violenza].
b.] ad errori storici, e questi sono giuridicamente illeciti.
 
5.] la società è storicamente edificata secondo il diritto naturale, il quale ha la forza di imporsi, perché l’inconscio dei popoli li guida secondo l’idea di giustizia, anche se questa [come ha detto bobbio] non è definita. per cui:
 
a.] non è corretta la determinazione secondo cui è il diritto positivo ad avere forza e a imporsi storicamente al popolo, rispetto al diritto naturale.
b.] è invece corretto che è il diritto naturale, secondo la natura dell’uomo, a imporsi storicamente, e il diritto positivo è l’insieme degli scostamenti dal diritto naturale, dovuti a …
 
b1.] errori giuridici, come forme di contingenze storico-epocali, storicamente superate.
b2.] rapporti di forza.
 
6.] lo “standard” paradisiaco potrebbe essere il fondamento del diritto naturale.
7.] una sua applicazione in senso economico ne rende chiaro il significato. lo standardismo_economico prevede quanto segue …
 
a.] ogni uomo deve avere una casa, un lavoro, un reddito [definizione di uno standard “di dignità” per ogni uomo].
b.] tutte le variabili del sistema economico [mercato e imprese] devono essere strutturate attorno a questo standard.
c.] il benessere, oltre a questo standard, è ottenuto tramite il merito.
 
8.] più difficile è definire lo standardismo in senso giuridico, che sarebbe posto prima e a fondamento dello standardismo_economico. ad esempio:
 
a.] ogni uomo ha diritto alla propria espressione politica.
b.] ma è problema se ogni uomo, secondo le determinazioni di cui al paragrafo PTF70.html_[], abbia diritto al voto politico e alla democrazia, la quale potrebbe costituire uno scostamento del diritto positivo rispetto al diritto naturale, secondo il punto b.] di 5.]. 
 
9.] il diritto naturale [= epistemico] delinea una  società non frutto della volontà del popolo, ma secondo la natura dell’uomo, in base alla quale, ad esempio …
 
a.] ogni uomo ha diritto al lavoro, non perché vuole avere questo diritto [secondo la democrazia],
b.] … ma perché avere questo diritto discende strutturalmente dalla natura umana, immagine di dio-creatore che, per creare, ha lavorato e sta ancora lavorando.

10.] fondare i diritti fondamentali dell'uomo sulla volontà del popolo, come nella democrazia, significa anche affidarne la definizione ai rapporti di forza, nei quali oggi predomina storicamente la tecnica.
11.] lo standardismo_giuridico comporta che il diritto non sia più solo la scienza della forma della norma, ma anche del suo contenuto, univocamente determinato secondo l'immutabile natura dell'essere umano, essendo quindi contenuto filosofico di tipo a-ideologico.

note

1.] classificazione sistemica del paragrafo:

a.] logica/cristologia/empireologia [per la parte riguardante la configurazione_standard].
b.] etica/antropologia/diritto/disciplina dello stato [per la parte riguardante la configurazione_definitiva intesa come modello delle realtà sociali istituzionali terrene].
c.] etica/empireologia/tecnologia/scienza economica
[per la parte riguardante la configurazione_definitiva intesa come modello delle realtà sociali istituzionali terrene] ["etica" significa: durante il processo creativo, implicante lo sforzo lavorativo di dio e richiedente il lavoro dell'uomo come condizione di salvezza].

2.] paragrafo chiuso in data 11/5/2009 alle ore 17:00.